Il Decreto 136/2016, del 17 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e percepito in Italia in seguito alla direttiva europea 2014/67/UE impone restrinzioni su tematiche quali il dumping sociale in generale ed il trasporto di merci, concorrenza scorretta che si riflette sull’economia italiana.
Al comma 2, art 1 “Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia.”. Quando si parla di impresa utilizzatrice, si intende il committente, chi commissiona il lavoro, mentre nel caso di impresa di somministrazione lavoro, fa riferimento anche a chi presta temporaneamente manodopera per svolgere un servizio, non la semplice agenzia interinale. L’obbligo di precise formalità e l’attuazione di controlli sui distaccati, pone le basi per la salvaguardia delle imprese nazionali, basti pensare, ad esempio, che la paga lorda annua di un  autista italiano è pari a circa € 50.000,00, mentre quella di un lavoratore dell’est europa si aggira attorno ai € 20.000,00 lordi annui

L’articolo 10 del D.Lgs. n. 136/2016 sancisce che l’azienda straniera distaccante (prestatore di servizi) deve adempiere ai seguenti obblighi:
• Effettuare la dichiarazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, secondo le modalità definite nell’apposito Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2016 e nei relativi allegati
• Conservare, predisponendone copia cartacea o elettronica in lingua italiana, la documentazione in materia di lavoro (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2, D. Lgs. n. 152/1997), i prospetti paga, i prospetti indicanti l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o altro atto equivalente, nonché il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modello A1) e la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione)
• Designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In mancanza, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi (per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione)
• L’obbligo di designare una persona, non necessariamente coincidente con quella di cui sopra, che agisca in qualità di rappresentante legale, al fine di mettere in contatto le parti sociali interessate con il prestatore di servizi per una eventuale negoziazione collettiva; tale persona di contatto non ha l’obbligo di essere presente nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa in distacco, ma deve rendersi disponibile in caso di richiesta motivata (per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione).

Un autista straniero, ad esempio, una volta entrato in Italia, risulta distaccato se vi rimane almeno 3 giorni nell’arco di un mese; in questa maniera, si applicano le condizioni di lavoro e di occupazione vigenti nel nostro Paese, in particolare con riferimento alle seguenti materie:
1. periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo (attenzione che si tratta di periodi lavoro e non di guida, che sono già strettamente uniformati a livello continentale);
2. durata minima delle ferie annuali retribuite;
3. trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario;
4. condizioni di cessione temporanea dei lavoratori;
5. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. provvedimenti di tutela per determinate categorie (gestanti, bambini e giovani);
7. parità di trattamento uomo/donna e altre norme in materia di non discriminazione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è l’ente deputato alla vigilanza ed alla verifica del rispetto della normativa, con particolare attenzione dell’autenticità del distacco, con riferimento sia all’impresa distaccante (che deve esercitare “effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente”) sia alla situazione del lavoratore. Tra l’altro, all’ispettorato Nazionale del Lavoro sono anche dettate una serie di disposizioni relative all’attività di verifica e per l’esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie.

All’art 12, sono sancite le sanzioni amministrative e pecuniarie, che vanno da un minimo di € 150,00 a € 6.000,00 per ogni lavoratore interessato. Le sanzioni, comunque non possono essere superiori a € 150.000,00

Aspetto rilevante è che i lavoratori distaccati che prestino o abbiano prestato attività lavorativa in Italia possono far valere in sede amministrativa e giudiziale i diritti derivanti dalle materie sopra elencate e per l’applicazione delle condizioni di lavoro e occupazionali vigenti nel nostro Paese.

Trovandoci anche noi a dover “distaccare” i nostri dipendendti all’estero, seguiamo sempre l’iter burocratico, sia del nostro paese, sia del paese ospitante e, nel caso di controlli da parte dell’ispettorato del lavoro locale, possiamo fornire tutta la documentazione richiesta, senza creare intoppi nel cantiere o dare “problemi” al committente.